ESPR: LE TAPPE PER L’APPLICABILITA’ DELLE NORME
Il 18 luglio entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2024/1781 ESPR - Ecodesign for Sustainable Products Regulation (pubblicato il 28 giugno us nella Gazzetta Ufficiale Europea), che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili.
Attuazione del Regolamento
A differenza della Direttiva in vigore fino a questo momento, il Regolamento si applicherà a quasi tutti i tipi di beni fisici immessi sul mercato o messi in servizio nell’ambito UE, indipendentemente dal fatto che siano realizzati all’interno o all’esterno dell’Unione, compresi i componenti e i prodotti intermedi.
L’applicabilità ufficiale delle norme avverrà come segue:
🔹Marzo/aprile 2025: In accordo all’articolo 18, la Commissione adotterà entro 9 mesi (entro il primo trimestre del 2025) un Piano di Lavoro per l’attuazione del regolamento e l’adozione, attraverso Atti Delegati, delle specifiche di eco-progettazione per il primo gruppo di 9 prodotti finiti risultati prioritari che includono:
– “prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature”
– “mobili, compresi i materassi”.
🔹Luglio/agosto 2025: adozione del primo atto implementativo sulla divulgazione di informazioni a carico degli operatori economici che si disfino di prodotti di consumo invenduti.
🔹Luglio 2026: Divieto di distruzione dei prodotti di consumo (abbigliamento e calzature) invenduti e istituzione e gestione del registro del Passaporto Digitale dei Prodotti (DPP).
🔹Q4 2026: applicabilità del primo atto delegato per i tessili.
Ricordiamo che il Regolamento ESPR -che modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE – introduce l’obbligo per il fabbricante di assicurare che:
1. i prodotti immessi sul mercato siano stati progettati e realizzati in conformità a specifiche di eco-progettazione che saranno dettagliate per una vasta gamma di prodotti (tra i quali i prodotti tessili, l’abbigliamento e le calzature) e che riguardano diversi aspetti tra i quali:
– durabilità ed affidabilità del prodotto;
–riciclabilità;
– consumo di energia, acqua e altre risorse;
– presenza di sostanze preoccupanti;
– uso e contenuto di materiali riciclati nei prodotti;
– impatti ambientali compresa l’impronta di carbonio del prodotto.
2. i prodotti siano accompagnati da informazioni trasparenti sulla sostenibilità ambientale attraverso il Passaporto Digitale dei Prodotti (DPP) che dovrà consentire ai consumatori di poter facilmente accedere alle informazioni sulla sostenibilità per poter, in questo modo, avvalersene in modo consapevole al momento di acquistare un prodotto.
3. stabilisce il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti o che sono stati restituiti dal consumatore nell’ottica di porre un freno allo spreco enorme di risorse e alle conseguenti ricadute ambientali.
Al fine di prevenire la distruzione, l’articolo 20 richiede alle grandi aziende, che hanno l’obbligo di presentare la rendicontazione sulla sostenibilità, di rendere noti il numero e il peso dei prodotti invenduti di cui ci si è disfatti, e di comunicare la percentuale di prodotti di scarto consegnati, direttamente o tramite terzi, per essere sottoposti a preparazione per il riutilizzo, riciclo o altri tipi di recupero, quale il recupero di energia, e a operazioni di smaltimento.