REGOLAMENTO SU DEFORESTAZIONE E DEGRADO FORESTALE
Obblighi e nuovi schemi di certificazione
Il partner ZPC - Società Benefit informa che dal 30 dicembre 2024 si applicherà il Regolamento (UE) 2023/1115 contro la deforestazione (EU Deforestation Regulation), che prevede il divieto di immettere sul mercato dell’Unione, mettere a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché esportare dall’Unione determinati prodotti che sono causa di deforestazione.Per le aziende europee che acquistano e rivendono prodotti finiti soggetti all’EUDR, gli obblighi dipendono da dove sono acquistati i prodotti:
- da fornitori UE (i quali hanno fabbricato i prodotti nell’UE o li hanno importati nell’UE): dato che questi devono aver già esercitato la dovuta diligenza e verificato che i prodotti siano a deforestazione zero, nonché trasmesso la dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statement, DDS), prima di vendere nell’UE o di esportare dall’UE i prodotti l’azienda acquirente deve:
- verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza a monte nella catena di fornitura;
- controllare la DDS a monte nella catena di fornitura;
- inviare la propria DDS, citando tutti i numeri di riferimento delle DDS a monte. Nel caso di esportazione dei prodotti dall’UE, il numero di riferimento della DDS deve essere riportato nella dichiarazione doganale di esportazione per consentire i controlli in dogana;
- da fornitori extra UE, prima di importare nell’UE i prodotti l’azienda acquirente deve esercitare la propria dovuta diligenza, che impone di:
- ottenere dai fornitori le informazioni sui prodotti (descrizione, specie, quantità, paese di produzione, dati di geolocalizzazione degli appezzamenti di provenienza, in cui non deve essere avvenuta alcuna deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020) e sulla catena di fornitura (evidenza di tutti i passaggi dei prodotti tra operatori economici);
- effettuare la valutazione di rischio sulla base dei dati ottenuti, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione;
- nel caso di rischio superiore a quello nullo o trascurabile, adottare misure di attenuazione del rischio (es. ulteriori documenti o indagini, investimenti e sviluppo di capacità);
- inviare la DDS e riportarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale di importazione per consentire i controlli in dogana.
Le sfide e i nuovi schemi di certificazione di supporto
Esercitare la dovuta diligenza non è un compito semplice per le aziende, per le potenziali difficoltà di reperire le informazioni richieste dalla propria catena di fornitura e per la difficoltà di valutare tali informazioni. Per supportare le aziende a garantire la conformità all’EUDR, le organizzazioni internazionali per la certificazione delle foreste come FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) hanno sviluppato schemi di certificazione specifici per garantire la conformità all’EUDR. Per le aziende europee che acquistano nell’UE o importano nell’UE prodotti finiti, rivolgersi a fornitori certificati non esonera dai propri obblighi EUDR, ma può facilitare nella raccolta delle informazioni e nella valutazione di rischio richieste dall’EUDR, se tali requisiti sono implementati nelle certificazioni dei fornitori. Pertanto, è importante attivarsi quanto prima per verificare con i propri fornitori se e come possono garantire la conformità dei propri prodotti all’EUDR e gestire di conseguenza il rapporto con i fornitori e i propri obblighi, per essere pronti entro il 30 dicembre 2024.
Gli aspetti in via di definizione
Oltre alle FAQ già disponibili, si attendono ulteriori linee guida da parte della Commissione per chiarire gli aspetti di implementazione dell’EUDR. Per quanto riguarda il Registro Online per la compilazione e invio delle dichiarazioni di dovuta diligenza, l’iscrizione per utilizzare il sistema inizierà a novembre 2024 e il sistema sarà aperto a tutti gli utenti a dicembre 2024. A partire da agosto 2024 era attesa la pubblicazione di video di formazione, che tuttavia non è ancora avvenuta, mentre a partire da settembre 2024 è attesa la pubblicazione dei manuali utente e da ottobre 2024 l’organizzazione di sessioni di formazione.
Il Regolamento in breve
Il Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla deforestazione e al degrado forestale (EUDR) è lo strumento attraverso il quale l’Unione Europea intende ridurre il proprio impatto sulla deforestazione nel mondo, una delle cause principali del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità. La deforestazione trova origine principalmente nell’espansione dei terreni agricoli per la produzione di determinate materie prime e loro derivati (bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè e gomma naturale), di cui l’UE è tra i maggiori consumatori.
Facendo leva su consumatori, operatori economici, agricoltori, Paesi produttori e gestori delle foreste, l’EUDR si pone l’obiettivo di:
- evitare il consumo nell’UE di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;
- ridurre di almeno 32 milioni di tonnellate per anno le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione e consumo di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;
- contrastare l’espansione agricola spinta dalla domanda di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale.
Gli impatti in termini di conformità regolatoria per le aziende
Quali sono gli impatti in termini di conformità regolatoria per le aziende? Ad esempio, oltre agli impatti sul settore del food, per chi importa o esporta prodotti di legno (tra cui imballaggi in carta e cartone vuoti, mobili di legno come prodotti destinati alla vendita o anche, per esempio, ai fini dell’allestimento dei punti vendita) che attualmente rientrano nell’ambito dell’EUTR, l’EUDR impone:
- la raccolta di informazioni dettagliate sui produttori, sui prodotti e sulle zone di produzione attraverso la geolocalizzazione, per assicurare che i prodotti non provengono da zone soggette a deforestazione o degradazione dopo il 31 dicembre 2020;
- un sistema di due diligence aziendale per valutare i rischi nella propria filiera (con limitate deroghe per le PMI);
- l’implementazione di misure di mitigazione del rischio quali strumenti satellitari di monitoraggio, audit presso le zone di produzione, supporto ai produttori;
- la presentazione della propria dichiarazione di due diligence attraverso il sistema informativo attualmente in fase di sviluppo. La dichiarazione potrà essere oggetto di verifica in importazione;
- verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza a monte nella catena di fornitura;
- controllare la DDS a monte nella catena di fornitura;
- inviare la propria DDS, citando tutti i numeri di riferimento delle DDS a monte.
Nel caso di esportazione dei prodotti dall’UE, il numero di riferimento della DDS deve essere riportato nella dichiarazione doganale di esportazione per consentire i controlli in dogana;
News a cura di ZPC srl-società benefit.