Misure di contrasto alla diffusione del covid - Aggiornamento
Nota di Confindustria in merito all’aggiornamento delle Misure anticovid
Premessa:
riferimenti normativi ed amministrativi
Con alcuni provvedimenti di fine
anno, il Governo ha modulato diverse misure anti-Covid, tenuto conto dell’andamento dell’epidemia e di fatti rilevanti occorsi in
ambito internazionale (in particolare, Cina).
Rilevano, in particolare:
·
DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022,
n. 162, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2022, n. 199 ( che,
all’articolo 7, introduce, tra l’altro, modifiche ai termini previsti
dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52)
·
Legge 29 dicembre 2022, n. 127, legge finanziaria per il 2023
(art. 1, comma 306)
·
Ordinanza Ministero della salute
28 dicembre 2022 che dispone misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi
dalla Cina
·
Circolare n. 51786 del 29
dicembre 2022 del Ministero della salute (aggiornata
con successiva circolare n. 1 del 1° gennaio 2023 che individua gli
Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella
stagione invernale 2022-2023
·
Ordinanza 29 dicembre 2022 del Ministero della salute
che proroga alcune misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie e
socio-assistenziali
·
Circolare n. 51961 del 31
dicembre 2022 del Ministero della salute che aggiorna
le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.
Gli interventi in atto per
la gestione della circolare del covid nella stagione invernale 2022-2023
Con le circolari n. 51786 del 29
dicembre 2022 e n. 1 del 1° gennaio 2023, il Ministero della salute rappresenta
il quadro attuale nel quale si colloca il sistema degli interventi contro la
diffusione del covid.
Il Ministero evidenzia,
innanzitutto, che, nonostante il trend dei contagi sia in diminuzione, il
recente incremento della circolazione dei casi di COVID-19 nella Repubblica
Popolare Cinese rende incerta la dinamica globale e dunque anche
nazionale, in relazione alla possibile emergenza e diffusione di nuove
varianti e merita la dovuta attenzione.
Il Ministero, quindi, sollecita
l’attenzione sull’incrocio dei possibili fattori critici, quali le caratteristiche
del virus nella stagione fredda (per la possibile comparsa di nuove
varianti), il grado di adesione alla campagna vaccinale, il soggiorno
in ambienti chiusi, la co-circolazione dei normali virus
respiratori, il grado di immunità o suscettibilità della popolazione
all’infezione o alla malattia grave, la mobilità della popolazione,
gli effetti a lungo termine del virus.
Tutti elementi che rilevano anche
nella gestione del rapporto di lavoro e delle misure aziendali contro la
diffusione del covid.
Infatti, i due documenti si
soffermano, in particolare, sull’uso dei dispositivi di protezione
individuale, sul “lavoro domiciliare”, sulla riduzione delle
aggregazioni di massa e sulla ventilazione degli ambienti chiusi.
Tutte misure presenti nel Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro del 30
giugno 2022 che, laddove volontariamente attuato, continua a garantire
il rispetto delle previsioni dell’art. 2087 cc.
Il progressivo venir meno
dell’obbligo vaccinale e del green pass
Il Decreto-legge 162/2022, in
particolare:
·
modificando il decreto-legge 44/2021, dispone la cessazione
dell’obbligo vaccinale per le categorie interessate (lavoratori che operano nei
settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale) e la
sospensione fino al 30 giugno 2023 dei procedimenti sanzionatori (art. 7, commi
1 e 1bis)
·
abroga le disposizioni del decreto-legge 44/2021 e 52/2021
concernenti il cd green pass per l’accesso ad alcune strutture[1] (art. 7ter)
Uso delle mascherine nelle
strutture sanitarie
Con l’ordinanza del Ministro della salute del 29 dicembre 2022,
viene prorogata fino al 30 aprile 2023 la precedente ordinanza del 31 ottobre 2022, che disponeva l’obbligo di uso
delle mascherine da parte dei lavoratori e dei visitatori delle
strutture sanitarie[2].
Questi obblighi sono stati estesi
anche ad ambulatori e studi medici (come precisato in premessa all’ordinanza
del 29 dicembre 2022).
Isolamento e
autosorveglianza
Con l’art. 7quater, il DL
162/2022 si modifica la disciplina su isolamento (per i
positivi) e autosorveglianza (per i contatti stretti)
contenuta nell’art. 10ter del decreto-legge 52/2021, come spiegato nella
circolare del Ministero della salute n. 51961 del 31 dicembre 2022:
o
Isolamento per
i soggetti positivi (fermo restando il divieto di mobilità dalla
propria abitazione o dimora (art. 10ter, comma 1, DL 52/2021):
o
per chi è stato sempre asintomatico: l’isolamento potrà
terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo, a
prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare (per effetto
dell’abrogazione della parte finale dell’art. 10ter, comma 2 del DL 52/2021) .
·
Inoltre, per chi è stato sempre asintomatico: l’isolamento
potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test
antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia
risulti negativo
·
per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni:
l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla comparsa dei sintomi,
a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare (non è
invece prevista l’anticipazione della fine dell’isolamento con l’effettuazione
del tampone come nel caso di chi è sempre stato asintomatico)
·
per i casi sintomatici, si ricorda che la circolare n. 37615 del 31 agosto 2022 del Ministero della
salute (espressamente richiamata dalla circolare n. 51961/2022) prevede che,
laddove questi soggetti risultino asintomatici da almeno 2 giorni,
l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato
un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo
d’isolamento. In caso di positività persistente, si potrà interrompere
l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a
prescindere dall’effettuazione del test.
·
per i soggetti immunodepressi: l’isolamento potrà terminare
dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito
di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
Per quanto riguarda la riammissione al lavoro dei
lavoratori immunodepressi, si ritiene che tale status non
sia conoscibile da medico competente se non a seguito di apposita dichiarazione
del lavoratore, alla quale consegue la tutela che la legge ed il Protocollo,
laddove volontariamente adottato, assicurano a tale condizione.
·
per gli operatori sanitari: se asintomatici da almeno 2 giorni,
l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare
risulti negativo.
·
per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica
Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo: potranno
terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test
positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o
molecolare.
·
Inoltre, con riferimento all’uso della mascherina FFP2 a completamento del
periodo di isolamento, la circolare 51961/2022:
·
rende obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10°
giorno dall’inizio della sintomatologia (per i sintomatici) o dal primo test
positivo (nel caso degli asintomatici)
·
raccomanda comunque,
sia nel caso dei soggetti sintomatici che asintomatici, di evitare – al termine
dell’isolamento - il contatto con persone ad alto rischio e/o ambienti
affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a
un test antigenico o molecolare.
Con riferimento al rientro al lavoro dopo
l’infezione da covid, si ricorda che, secondo il Protocollo 30 giugno 2022,
“la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19
avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo
2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del
Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022”.
E si rammenta anche che, a settembre 2022, il Ministero
della salute aveva precisato che “già dall'inizio della pandemia, le
disposizioni in ambito lavorativo hanno seguito una loro specificità per fini
di tutela e di prudenza richiesti dalle parti sociali e, in taluni contesti
anche da alcune categorie di lavoratori (fragili, malati cronici etc..).
Parimenti, anche la circolare 37615 DGPREV del 31.08.2022 dispone procedure per
la popolazione e non entra nel merito del contesto lavorativo. Per quest'ultimo
rimangono valide, salvo diverse future disposizioni, le
modalità definite dai protocolli”.
Il richiamato articolo 4 del DL 24/2022, che modifica
l’art. 10ter del DL 52/2021, ad oggi non presenta più l’indicazione del tampone
finale. Si ritiene, quindi - secondo approccio condiviso dal Ministero della
Salute, consultato per le vie brevi - che per il ritorno al lavoro (a meno che
non vi sia stato ricovero ospedaliero), il datore di lavoro non possa più
richiedere la produzione del tampone con esito negativo.
Si ricorda, tuttavia, che il datore di lavoro, secondo il
Protocollo (art. 1 - Informazione), informa chiunque entri nel luogo di lavoro
in ordine all’impegno di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità
sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda.
Tra queste, ovviamente, il rispetto delle procedure
relativi alla gestione dell’isolamento e della autosorveglianza descritte nella
richiamata circolare n. 51961/2022.
Da questo punto di vista, poiché la circolare raccomanda
comunque di evitare, tra l’altro, ambienti affollati, si ritiene che il
lavoratore che rientra al termine dell’isolamento, in assenza di untampone
negativo (la cui effettuazione si ritiene essere rimessa alla scelta del
soggetto interessato e non possa essere imposta dal datore di lavoro), sia
tenuto ad informare il datore di lavoro (attraverso il medico competente) in
ordine alla necessità di evitare tali ambienti, anche attraverso il lavoro
agile, ove possibile, quale strumento di prevenzione del contagio. Lo stesso
dicasi nel caso di compresenza con un soggetto “ad alto rischio” (locuzione che
appare riferibile anche ai soggetti fragili).
o
Autosorveglianza in caso di contatto stretto con casi confermati positivi
al covid (regolata
dall’art. 10ter del DL 52/2021, modificato dal DL 162/2022)
·
per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati
positivi al SARS-CoV-2, è applicato il nuovo regime dell’autosorveglianza:
·
fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto
stretto, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti.
·
se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi
di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione
immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di
SARS-CoV-2.
·
gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su
base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso
confermato.
Soggetti in ingresso dalla
Cina
Il recente incremento dei casi di
covid in Cina, fonte di preoccupazione internazionale, ha determinato la
necessità di adottare misure adeguate di prevenzione con l’ordinanza del
Ministro della salute del 28 dicembre 2022, sopra richiamata.
Queste le misure indicate nel
provvedimento:
a) obbligo di presentazione al
vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i
controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore
antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare, o,
nelle quarantotto ore antecedenti, ad un test antigenico effettuati per mezzo
di tampone con risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un
test antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in
aeroporto, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, entro quarantotto ore
dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di
riferimento;
c) in caso di esito positivo del
test antigenico, obbligo di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai
fini del successivo sequenziamento e ad isolamento fiduciario nel rispetto
della normativa vigente;
d) obbligo di effettuare
un ulteriore test antigenico o molecolare con esito negativo per porre termine
al periodo di isolamento.
Sul piano del rapporto di lavoro, si ritiene che, in ogni
caso, sia quindi richiesta la certificazione di negatività del tampone.
Lavoratori fragili e lavoro
agile
La recente legge di bilancio per
il 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) al comma 306 dispone, fino al 31
marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle
patologie e condizioni individuate dal Decreto interministeriale del 4 febbraio 2022 (nessuna
proroga è prevista per i genitori con figli under 14) il datore di lavoro
assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche
attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o
area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro
vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma
l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali
di lavoro, ove più favorevoli.
Per le modalità e tempi della
relativa comunicazione, si rinvia al comunicato del Ministero del lavoro del 31 dicembre 2022.
Non viene prevista alcuna
misura per le ipotesi nelle quali le persone fragili sono adibite a mansioni
per le quali non è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità
agile.
[1] Strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti, strutture residenziali di
cui all’art. 44 del D.P.C.M. di aggiornamento dei LEA del 12 gennaio 2017
(ricoveri per: prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di
disabilità importanti; prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti
disabili non autosufficienti; prestazioni di lungodegenza post-acuzie a persone
non autosufficienti).
[2] Strutture sanitarie, socio-sanitarie
e socio-assistenziali, comprese le
strutture di ospitalità e lungodegenza, le
residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture
riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non
autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui
all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017.