IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGI: LE NOVITA' IN SPAGNA
News a cura del partner ZPC - società benefit
Il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore il nuovo obbligo di etichettatura degli imballaggi domestici in Spagna, previsto dal Regio Decreto 1055/2022.
In particolare, il Decreto prevede che gli imballaggi domestici (B2C) dovranno riportare l’indicazione della frazione o del contenitore in cui devono essere smaltiti. Il Decreto lascia ai produttori la libertà di decidere come comunicare tali informazioni, ma la PRO spagnola Ecoembes ha elaborato dei pittogrammi, utilizzabili gratuitamente, che garantiscono un buon grado di riconoscibilità da parte dei consumatori spagnoli.
Segnaliamo inoltre che recentemente il Ministero competente ha chiarito che gli imballaggi ancora privi della nuova etichettatura ed immessi sul mercato spagnolo prima del 1° gennaio 2025 potranno essere smaltiti fino ad esaurimento scorte.
Il Regio Decreto su imballaggi e rifiuti di imballaggi
IIn Spagna è stato approvato, nel dicembre 2022, un Regio Decreto sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che revisiona la normativa spagnola in materia allineandola agli obiettivi Ue in tema di riciclo ed economia circolare. Con il nuovo decreto viene recepita la direttiva (UE) 2018/852 e si sviluppano alcuni aspetti della direttiva UE 2019/ 904 sui prodotti in plastica monouso che si applicano agli imballaggi.
I nuovi standard promuovono la prevenzione nella produzione dei rifiuti di imballaggio, in particolare il riutilizzo dei contenitori per bevande sia nel canale HORECA che nel canale domestico. Incentivano inoltre la raccolta differenziata in ottica di riciclo, soprattutto per raggiungere gli obiettivi di raccolta delle bottiglie di plastica monouso previsti dalla Legge 7/2022, in vista dell’istituzione di un sistema di deposito cauzionale e riconsegna.
Responsabilità estesa del produttore
Il decreto spagnolo prevede l’estensione del regime di responsabilità estesa del produttore anche per tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in modo che i produttori si assumano il costo della gestione dei rifiuti. Il contributo finanziario che i produttori devono versare è modulato secondo criteri di economia circolare e per ogni tipologia di imballaggio, tenendo conto di diversi parametri (es. natura e quantità del materiale utilizzato per la fabbricazione, durabilità, riparabilità, riutilizzo e riciclaggio, presenza di sostanze pericolose). Nel caso in cui il produttore soddisfi criteri di efficienza viene applicato un premio al contributo richiesto, in caso contrario viene applicata una penalità.
Trasparenza e informazioni
Vengono istituiti meccanismi per aumentare la trasparenza delle informazioni sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e un adeguato controllo degli obblighi in materia di immissione dei prodotti sul mercato e gestione dei rifiuti da parte dei produttori e delle organizzazioni di categoria. A tal fine, nell’Albo dei produttori è istituita la sezione imballaggi, alla quale tutti i produttori devono iscriversi e presentare annualmente le informazioni sull’immissione in commercio degli imballaggi.
Inoltre, i gestori dei rifiuti devono presentare informazioni specifiche sulla gestione dei rifiuti di imballaggio e i sistemi di responsabilità estesa del produttore devono presentare una relazione che includa azioni e informazioni finanziarie.
Promozione del riciclo ed etichettatura
Il decreto promuove l’uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio nella fabbricazione di nuovi imballaggi e altri prodotti. In tal senso stabilisce le percentuali di contenuto di plastica riciclata negli imballaggi per il 2025 e il 2030 che i produttori devono cercare di raggiungere.
Tra gli altri aspetti, la norma prevede a partire dal 1° gennaio 2025 obblighi di etichettatura in relazione al contenitore in cui devono essere depositati i rifiuti di imballaggio. Come riportato nel primo paragrafo di questa news, “Etichettatura degli imballaggi domestici e smaltimento scorte: obblighi dal 1 gennaio 2025”, la simbologia della marcatura non è definita nel decreto; viene quindi lasciata libera discrezionalità al produttore. È comunque vietata la marcatura dei contenitori con la dicitura “rispettoso dell’ambiente” o qualsiasi altra dicitura che possa indurre l’abbandono del rifiuto nell’ambiente.