Statuto di Assosport
Titolo I - Costituzione e scopi
Art. 1 · Denominazione – Sede
È costituita l’Associazione degli imprenditori italiani operanti nel settore degli articoli sportivi, denominata “ASSOSPORT Associazione Nazionale fra i Produttori di Articoli sportivi”.
L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione ha sede legale in Milano. Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, sedi operative, delegazioni o uffici staccati, in altre località purché nel territorio nazionale.
Art. 2 · Scopi
L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha finalità di lucro. L’Associazione aderisce al sistema di Confindustria, adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto. L’Associazione si propone lo scopo di studiare, promuovere e patrocinare, anche in collaborazione con altri Enti, iniziative di qualsiasi genere nell’interesse della produzione italiana di articoli sportivi e degli operatori italiani del settore. In particolare, l’associazione si propone:
- a. di rafforzare la solidarietà degli Associati onde realizzare tra loro la migliore collaborazione intesa a garantire, in ogni campo, i comuni interessi;
- b. di tutelare gli interessi generali della predetta attività imprenditoriale, anche mediante il conseguimento di brevetti per marchi collettivi e la loro concessione in uso agli Associati, e di rappresentarla nei confronti di qualsivoglia Autorità ed Organizzazione, sia nazionale che estera;
- c. di promuovere lo sviluppo dell’istruzione professionale degli addetti alla categoria;
- d. di dare corso ad iniziative e studi atti al progressivo miglioramento tecnico, economico e culturale della produzione italiana di articoli sportivi;
- e. di promuovere lo studio dei mercati di approvvigionamento delle materie prime e di quelli di sbocco dei prodotti finiti, con particolare riguardo a quelli esteri;
- f. di favorire la conoscenza e la maggiore diffusione degli articoli sportivi italiani nel mondo, promuovendo, gestendo e partecipando a fiere commerciali, esposizioni e convegni, sia in Italia che all’estero, nonché facilitando la partecipazione ai medesimi delle imprese associate;
- g. di agevolare gli Associati, sia in Italia che all’estero, in tutte le loro difficoltà e nella soluzione delle controversie fra gli stessi e i terzi;
- h. di studiare tutti i problemi di carattere tecnico, economico, fiscale, doganale e contributivo che possano sorgere nei riguardi della produzione italiana del settore, al fine di accertare le necessità delle aziende associate e di dare una effettiva collaborazione agli Enti competenti a provvedere in merito;
- i. di collaborare con le organizzazioni nazionali ed estere aventi fini analoghi e, in particolare, di promuovere, mantenere e curare le relazioni con le Organizzazioni del mercato comunitario europeo e di altri Enti internazionali;
- j. di svolgere ogni attività diretta a diffondere lo sport in generale ed a promuovere iniziative tendenti ad incentivare l’impiego del tempo libero in attività sportive.
L’Associazione, per la migliore realizzazione degli scopi associativi e per perseguire finalità ausiliarie e complementari agli stessi, potrà partecipare ad attività di natura imprenditoriale, costituendo e/o partecipando società in Italia e all’estero, come pure dando vita a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, e potrà prestare la propria collaborazione – anche
attraverso l’erogazione dei contributi – a Comitati, Enti ed Organizzazioni, nonché a tutte quelle iniziative che in sede nazionale e/o internazionale verranno dal Consiglio Direttivo ritenute utili a migliorare la diffusione dell’articolo sportivo e la qualificazione del settore.
Titolo II - Associati
Art. 3 · Categorie di Associati – Requisiti
L’Associazione è costituita da:
- Associati Effettivi, come definiti dal successivo 4;
- Associati Aggregati, come definiti dal successivo 5.
Le imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano e le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti che intendono associarsi devono risultare iscritte da almeno un biennio presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; inoltre devono comprovare di non essere sottoposte a qualsiasi procedura concorsuale.
Art. 4 · Associati Effettivi
Sono Associati Effettivi:
- a) le imprese con sede legale nel territorio dello Stato Italiano aventi prevalente attività di produzione, di importazione, distribuzione di articoli sportivi;
- b) le imprese, aventi le stesse attività del punto a) con sede legale al di fuori del territorio dello Stato Italiano, che abbiano comunque nel territorio nazionale una stabile organizzazione costituita da stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;
- c) i consorzi di produzione e/o distribuzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere.
Art. 5 · Associati Aggregati
Sono Associati Aggregati: le imprese che presentano elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con le imprese indicate al precedente articolo.
Il numero degli Associati Aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione come definita dai suoi scopi.
Non possono essere ammessi in qualità di Associati Aggregati gli operatori che abbiano diritto ad aderire quali Associati Effettivi.
Art. 6 · Ammissione e durata
L’ammissione all’Associazione, sia per gli Associati Effettivi che per quelli Aggregati, dovrà essere richiesta dal titolare, o dal legale rappresentante, dell’impresa che intende associarsi mediante compilazione dell’apposito modulo rilasciato dall’Associazione stessa, al quale dovranno essere allegati i documenti ivi elencati, diretti a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti.
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi. Le domande vengono approvate dal Comitato di Presidenza. In caso di pronuncia negativa l’impresa può richiedere il riesame della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che decide in modo inappellabile. Dopo l’accoglimento della domanda di ammissione il richiedente verrà iscritto nel Libro degli Associati.
Dalla data di iscrizione decorrono per l’Associato gli obblighi ed i diritti previsti da questo Statuto. Dalla data di iscrizione dell’Associato decorre il suo obbligo di pagamento delle quote ordinarie e straordinarie previste dal successivo art.22.
Le quote ordinarie annuali e le eventuali quote straordinarie dovranno essere versate nella misura e con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha facoltà di promuovere l’azione legale di recupero nei confronti degli Associati morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento delle quote associative per l’annualità in corso. L’adesione all’Associazione vincola gli Associati al rispetto delle norme contenute in questo Statuto per il periodo di due anni dal momento dell’accoglimento della loro domanda di iscrizione.
L’adesione all’Associazione si intende tacitamente rinnovata, dopo il primo biennio, di anno in anno, salva diversa volontà manifestata dall’Associato con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio Direttivo dell’Associazione spedita almeno sei mesi prima.
Art. 7 · Doveri degli Associati
L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, le disposizioni attuative dello stesso, le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione, il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.
L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
Gli Associati si impegnano:
- a) a partecipare attivamente alla vita associativa;
- b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le direttive dell’Associazione;
- c) a fornire all’Associazione tutte le informazioni e le notizie che venissero richieste al fine del raggiungimento degli scopi sociali, tenuto conto che, da parte
- d) dell’Associazione, le informazioni e le notizie fornite saranno tenute scrupolosamente riservate e trattate in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- e) a pagare le quote associative, nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio
Art. 8 · Diritti degli Associati
Gli Associati Effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione. Essi partecipano alla formazione della volontà associativa, purché in regola con gli obblighi statutari, costituita dal diritto di presenza, parola e voto in Assemblea, diritto esercitabile personalmente dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante dell’impresa societaria oppure mediante persona delegata di volta in volta dai medesimi.
Gli Associati Aggregati hanno diritto di usufruire dei servizi erogati dall’Associazione e non hanno diritto di partecipazione alla formazione della volontà associativa.
Art. 9 · Cessazione della condizione di Associato
La perdita della condizione di Associato e dei diritti connessi si verifica:
- a) per scadenza del periodo di adesione all’Associazione, come determinato al precedente art. 6;
- b) per decadenza, quando, con delibera del Consiglio Direttivo, sentito l’Associato interessato, venga accertato il venir meno dei requisiti di cui agli art. 3, 4 e 5;
- c) per esclusione, quando l’Associato si rende gravemente inadempiente ai doveri di cui all’art. 7 o quando, comunque, per gravi motivi diviene intollerabile la prosecuzione del suo rapporto associativo;
- d) per esercizio del diritto di recesso previsto dal successivo 24.
La perdita della condizione di Associato decorre:
- nel caso previsto alla precedente lettera a., dal 31 dicembre dell’anno di invio della raccomandata di cui all’ultimo comma dell’art. 6;
- nei casi previsti dalle precedenti lettere b. e c., dal giorno stabilito dal Consiglio Direttivo che accerta la sussistenza delle cause di decadenza o esclusione.
Il Consiglio Direttivo dispone la cancellazione dell’Associato dal Libro degli Associati.
Con la perdita della condizione di Associato, l’Associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione.
L’impresa, il cui rapporto associativo cessa, ai sensi di quanto previsto alle precedenti lettere b., c., d. è comunque tenuta al pagamento delle quote associative per il periodo di adesione in corso.
Art. 10 · Sanzioni
Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
- sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea degli Associati;
- censura motivata dal Presidente dell’Associazione, comunicata per iscritto e portata a conoscenza degli altri Associati;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività associativa, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
- sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale.
Le sanzioni vengono applicate, anche cumulativamente, in base a delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 11 · Gruppi o Sezioni
Gli Associati Effettivi, anche congiuntamente agli Associati Aggregati, con l’approvazione del Consiglio Direttivo, potranno costituire Gruppi o Sezioni, predisponendo apposito regolamento le cui norme non potranno comunque essere in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto.
I Gruppi o le Sezioni hanno la propria sede presso la stessa sede dell’Associazione. Sono organi dei Gruppi o Sezioni:
- l’Assemblea;
- il Presidente.
I Presidenti dei Gruppi o Sezioni costituiti entrano a far parte di diritto del Consiglio Direttivo dell’Associazione (art. 15 lettera e)
Titolo III - Organizzazione dell’Associazione
Art. 12 · Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori Contabili;
- h) il Direttore.
Tutte le cariche sono gratuite.
Eventuali dimissioni da una delle cariche associative devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Art. 13 · Assemblea degli Associati
L’Assemblea degli Associati è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli Associati Effettivi in regola con gli obblighi statutari e che abbiano provveduto al pagamento della quota associativa entro il giorno fissato per la riunione dell’Assemblea. Gli Associati non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque assistere ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.
Ogni Associato Effettivo può farsi rappresentare con delega scritta da altro Associato avente diritto al voto, il quale tuttavia non può rappresentare per delega scritta più di due Associati.
L’Assemblea degli Associati:
- a) esamina i problemi d’ordine generale che interessano gli Associati e decide le linee generali dell’attività dell’Associazione;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori Contabili;
- c) elegge il Presidente dell’Associazione e i tre Vice Presidenti e approva il programma di attività proposto dal Presidente;
- d) delibera sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulle modificazioni statutarie;
- f) delibera sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori;
- g) esamina ed approva il bilancio consuntivo annuale dell’Associazione;
- h) delibera la cessione di proprietà immobiliari o delle partecipazioni detenute dall’Associazione.
L’Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di Maggio. L’Assemblea può essere inoltre convocata quando ciò sia stato deliberato dal Consiglio Direttivo, o quando ne è fatta richiesta da tanti Associati Effettivi che rappresentino almeno un quinto dei diritti di voto esprimibili.
In tale ultimo caso la richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
L’Assemblea è convocata dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, o con ogni altro mezzo che consenta la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del destinatario, almeno dieci giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza, da motivarsi nell’avviso di convocazione, il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.
Nella lettera di convocazione devono essere specificati gli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché la data, l’ora e il luogo della riunione, sia in prima convocazione che in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un’ora.
Salva l’esigenza del maggior ‘quorum’ richiesto per le particolari deliberazioni qui di seguito precisate l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti, personalmente o per delega, tanti Associati Effettivi che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto esprimibili; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati Effettivi intervenuti.
Il numero dei voti spettanti a ciascun Associato sarà determinato in ragione del volume d’affari raggiunto e desumibile dai dati dell’ultimo bilancio approvato prima dell’assemblea secondo i parametri che seguono:
- conto economico: ricavi delle vendite (voce A1) fino a Euro 000.000 (cinquemilioni), 1 voto;
- conto economico: ricavi delle vendite (voce A1) da Euro 000.001 (cinquemilioniuno) a Euro 20.000.000 (ventimilioni), 2 voti;
- conto economico: ricavi delle vendite (voce A1) da Euro 000.001 (ventimilioniuno) a Euro 40.000.000 (quarantamilioni), 3 voti;
- conto economico: ricavi delle vendite (voce A1) oltre Euro 000.000 (quarantamilioni), 4 voti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se adottate con la maggioranza dei voti esprimibili dagli Associati presenti, fatto salvo per le seguenti deliberazioni:
- deliberazioni relative alle modifiche statutarie;
- deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione, le quali sono validamente assunte se adottate con le maggioranze previste agli articoli 24 e 25 del presente
Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano. Mancando o essendo impedite tutte le predette persone, la riunione viene presieduta da uno degli Associati presenti nominato dall’Assemblea.
All’inizio di ogni riunione il Presidente procede alla verifica della regolare costituzione dell’Assemblea. Delle riunioni viene redatto un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Di norma le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore dell’Associazione; in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, tali funzioni vengono esercitate da altra persona incaricata dal Presidente della riunione.
Peraltro, l’incarico di cui trattasi deve essere conferito ad un notaio allorché sono all’ordine del giorno modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell’Associazione.
Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano o, su richiesta di almeno un quinto dei presenti, per appello nominale. Dovranno, peraltro, essere effettuate con scrutinio segreto le votazioni per l’elezione dei componenti degli Organi dell’Associazione.
Prima dello svolgimento della votazione il Presidente nominerà due scrutatori, che lo assisteranno nelle diverse operazioni e, in particolare, nello scrutinio.
Il Consiglio Direttivo, qualora ritenga opportuno demandare alla decisione degli Associati la soluzione di determinati problemi senza convocare l’Assemblea può utilizzare lo strumento del referendum per corrispondenza, stabilendo di volta in volta le relative modalità di attuazione.
In ogni caso l’apertura dei plichi contenenti le risposte degli Associati deve esser effettuata dal Presidente, assistito da due membri del Consiglio Direttivo allo scopo delegati, dal Direttore e da un Notaio, il quale redige il processo verbale.
Se pervengono le risposte della maggioranza degli Associati, il risultato del referendum che raccolga la maggioranza assoluta dei voti espressi ha l’efficacia di una deliberazione assembleare. Il relativo processo verbale deve in tal caso essere trascritto nel Registro dei verbali dell’Assemblea.
Non si può far ricorso allo strumento del referendum per corrispondenza per l’elezione dei membri degli Organi dell’Associazione, per le modificazioni dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 14 · Disposizioni generali sulle cariche
Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Libro degli Associati dell’Associazione, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali.
Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli investitori e i dirigenti dell’impresa. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli Associati, fatte salve quelle di cui agli articoli 20 e 21 del presente Statuto.
Art. 15 · Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto:
- a) dal Presidente e da tre Vice Presidenti;
- b) dal Past-President, purché ancora in possesso dei requisiti di cui all’art. 14;
- c) da 9 consiglieri eletti dall’Assemblea, con le modalità che seguono:
- ciascun Associato Effettivo potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere;
- risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, le persone più anziane di età;
- d) dai Consiglieri cooptati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente fino ad un massimo di due Consiglieri.
- e) dai Presidenti dei Gruppi o Sezioni costituiti all’interno dell’Associazione. Assiste di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo il Direttore.
Il Presidente può estendere l’invito a partecipare alla riunione a persone esterne al Consiglio in base al contributo che queste possono dare al dibattito sugli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili, ma per non più di un ulteriore mandato consecutivo. Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, essendo conferiti allo stesso tutti poteri che lo Statuto non riserva all’Assemblea.
In particolare, il Consiglio Direttivo:
- a) provvede all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea delineando le linee programmatiche dell’Associazione;
- b) nomina il Direttore dell’Associazione stabilendone l’eventuale emolumento;
- c) nomina tra i suoi componenti il Tesoriere;
- d) ove lo ritenga opportuno, nomina per cooptazione su proposta del Presidente fino ad un massimo di due Consiglieri nell’arco di ciascun quadriennio;
- e) delibera sulle domande di ammissione all’Associazione, nonché sulla decadenza e sull’esclusione degli Associati, come previsto da art.6;
- f) stabilisce su indicazione del Comitato di Presidenza la misura delle quote ordinarie annuali e delle eventuali quote straordinarie, fissando le modalità del loro versamento;
- g) convoca, quando lo ritiene opportuno, l’Assemblea degli Associati, stabilendone l’ordine del giorno, nonché la data, l’ora e il luogo della riunione, sia in prima convocazione che in seconda convocazione;
- h) approva il bilancio preventivo dell’Associazione entro il 31 dicembre di ogni anno;
- i) predispone la bozza di bilancio consuntivo e ne propone all’Assemblea l’approvazione;
- j) nomina i rappresentanti dell’Associazione presso Enti ed Organizzazioni e, in generale, le delegazioni dell’Associazione stessa;
- k) ratifica, quando necessario, le decisioni e l’operato del Comitato di Presidenza.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario e, comunque, almeno tre volte all’anno. Deve, peraltro, essere convocato tutte le volte che ne facciano richiesta, con formulazione del relativo ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione viene effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r., o posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, o con ogni altro mezzo che consenta la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del destinatario, spediti al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, indicanti la data, l’ora e il luogo della riunione stessa e contenenti un sommario ordine del giorno.
Ricorrendo l’urgenza, il Consiglio può essere convocato anche senza l’osservanza delle predette formalità. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano. In assenza dei 3 Vice Presidenti previsti, esse sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la riunione. Delle riunioni viene redatto un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Di regola le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento dello stesso, tali funzioni vengono esercitate da altra persona nominata da colui che presiede la riunione.
Le votazioni vengono, di regola, effettuate per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei presenti, esse possono avvenire con scrutinio segreto. All’inizio di ogni riunione verrà data lettura del verbale della riunione precedente.
Nel caso in cui, nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli mediante cooptazione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea degli Associati. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri si deve procedere senza indugio alla convocazione dell’Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti.
In questo caso, l’Assemblea potrà essere convocata a cura di uno qualsiasi degli organi dell’Associazione. I Consiglieri nominati dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Art. 16 · Il Presidente
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza e detiene, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Inoltre predispone tutto quanto è necessario o utile affinché il Consiglio sia informato e deliberi tempestivamente sugli argomenti di propria competenza.
Il Presidente sovraintende all’amministrazione dell’Associazione e prende i provvedimenti occorrenti per il regolare svolgimento dell’attività dell’Associazione stessa.
Il Presidente può delegare ai membri del Comitato di Presidenza, collegialmente o singolarmente, e al Direttore le proprie attribuzioni, eccezion fatta per la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente più anziano e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza dei voti dei propri membri, con scrutinio segreto, una
Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti degli Associati Effettivi dell’Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non possono far parte il Presidente e i Vice Presidenti in carica.
La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati.
La Commissione sottopone le indicazioni emerse al Consiglio Direttivo, il quale, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea degli Associati.
L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.
Il Presidente dura in carica quattro anni e scade in occasione dell’Assemblea degli Associati chiamata ad approvare il bilancio dell’ultimo anno di mandato. Esaurito il proprio mandato, il Presidente può essere rieletto solo trascorso un intervallo di almeno due mandati dalla prima elezione.
Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla data di scadenza del mandato conferito al suo predecessore.
Art. 17 · Vice Presidenti
Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato da tre Vice Presidenti. I Vice Presidenti scadono in occasione dell’Assemblea degli Associati chiamata ad approvare il bilancio dell’ultimo anno di mandato. Il Presidente designato presenta all’Assemblea gli indirizzi generali, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.
L’Assemblea vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti. I Vice Presidenti scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.
I Vice Presidenti possono essere rieletti per un secondo quadriennio consecutivo a quello della prima elezione. I Vice Presidenti possono essere rieletti ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.
Nel caso che vengano a mancare durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo. I Vice Presidenti così nominati rimangono in carico sino alla data di scadenza del mandato del Presidente.
Art. 18 · Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo all’interno dei suoi membri, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell’Associazione in conformità a quanto previsto dal bilancio preventivo.
Art. 19 · Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto da:
- il Presidente;
- i tre Vice Presidenti;
- il Tesoriere (con funzioni consultive).
È compito del Comitato di Presidenza:
- a) esaminare i problemi di rilievo afferenti l’attuazione degli scopi sociali ed elaborare le relative soluzioni da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- b) delibera sulle domande di adesione all’Associazione, come previsto da 6;
- c) assistere il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- d) prendere iniziative ed agire nell’ambito del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo nonché relativamente ad ogni altra competenza delegata dal Consiglio;
- e) stabilire il numero dei componenti dell’organico dell’Associazione e le loro mansioni, provvedendo alle relative assunzioni e licenziamenti;
- f) prendere iniziative al fine di potenziare la solidarietà tra le aziende della categoria ed intensificarne la collaborazione;
- g) propone al Consiglio Direttivo la misura delle quote ordinarie annuali e delle eventuali quote straordinarie, nonché le modalità del loro versamento.
Il Comitato di Presidenza dovrà chiedere la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo per ogni decisione o azione che non rientri nella previsione del bilancio preventivo o che comunque comporti modifica delle allocazioni nell’ambito dello stesso.
Le decisioni del Comitato di Presidenza sono assunte a maggioranza dei suoi membri, escluso il Tesoriere.
Assiste di diritto alle riunioni del Comitato di Presidenza, il Direttore.
Delle riunioni viene redatto un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Di regola le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore dell’Associazione.
Le riunioni del Comitato di Presidenza saranno convocate dal Presidente a mezzo posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, o con ogni altro mezzo che consenta la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del destinatario, da inviarsi agli altri membri con preavviso di almeno 48 ore.
In caso di urgenza le riunioni potranno essere convocate anche telefonicamente con un preavviso di almeno 24 ore. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di Presidenza si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi questi requisiti, la riunione del Comitato si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.
All’inizio di ogni riunione verrà data lettura del verbale della riunione precedente.
Dei verbali delle riunioni del Comitato di Presidenza verrà data comunicazione al Consiglio Direttivo.
Il Comitato di Presidenza decadrà con il Consiglio Direttivo.
Art. 20 · Collegio dei Revisori Contabili
L’Assemblea si riserva la facoltà di procedere alla nomina del suddetto organo entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell’esercizio in cui l’Associazione abbia raggiunto entrambi i seguenti limiti dimensionali:
- numero di Associati uguale o superiore a 40 unità;
- fondo di dotazione uguale o superiore a Euro 000 (quattrocentomila).
Il Collegio dei Revisori Contabili sarà composto di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Il Presidente ed almeno uno dei membri supplenti dovrà essere scelto fra gli iscritti all’albo dei Revisori Contabili.
Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di vacanza della carica di un membro effettivo, subentra un membro supplente. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile della gestione dell’Associazione e presenta annualmente una Relazione scritta all’Assemblea degli Associati sulle risultanze dei controlli effettuati e sul bilancio consuntivo dell’Associazione.
Art. 21 · Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina il compenso. Egli coadiuva il Presidente, di cui attua le disposizioni. Inoltre egli sovraintende a tutti gli uffici dell’Associazione e partecipa alle riunioni degli Organi dell’Associazione, senza diritto di voto.
Non può essere nominato Direttore chi rivesta qualsiasi carica o sia, comunque, investito di qualsiasi incarico di collaborazione in imprese associate o fornitrici abituali di beni o servizi a imprese operanti nel settore degli articoli sportivi.
Titolo IV - Fondo Comune e Bilanci
Art. 22 · Fondo Comune
L’Associazione provvede al proprio funzionamento e alla realizzazione delle proprie iniziative con i seguenti mezzi finanziari:
- a) le quote ordinarie annuali versate dagli Associati;
- b) le eventuali quote straordinarie versate dagli Associati;
- c) i redditi degli eventuali beni patrimoniali dell’Associazione;
- d) le eventuali sovvenzioni pubbliche e donazioni
L’Associazione può essere proprietaria di beni immobili e mobili, di titoli a reddito fisso e variabile, di titoli azionari e di quote partecipative in società enti, consorzi ed organizzazioni. L’Associazione non potrà in ogni caso distribuire ai propri Associati, sia direttamente che indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 23 · Bilancio
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere presentato all’Assemblea Ordinaria degli Associati entro il primo semestre dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, unitamente alle Relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili.
Tale bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione, a disposizione degli Associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per la predetta riunione dell’Assemblea.
Titolo V - Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell’Associazione
Art. 24 · Modificazioni dello Statuto
Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere adottate con almeno due terzi di voti favorevoli degli Associati Effettivi presenti e che rappresentino almeno due quinti dei voti esprimibili dal totale degli Associati Effettivi.
Allorché viene posto all’ordine del giorno dell’Assemblea l’argomento di cui trattasi, le funzioni di Segretario dell’Assemblea stessa devono essere svolte da un Notaio.
Agli Associati, che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata a.r. entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Art. 25 · Scioglimento
Lo scioglimento anticipato dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi del totale dei voti esprimibili dagli Associati Effettivi. L’Assemblea, con le stesse maggioranze, nomina il liquidatore e ne determina i poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’ente, giusta il disposto dell’art. 5 del D.L. 460/97, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, individuata dall’Assemblea o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, Legge 662/96, fatta comunque salva diversa destinazione che dovesse essere imposta dalla legge vigente.
Allorché viene posto all’ordine del giorno dell’Assemblea l’argomento di cui trattasi, le funzioni di Segretario dell’Assemblea stessa devono essere svolte da un Notaio.
Art. 26 · Norme transitorie
Questo Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell’assemblea degli Associati come prevista all’art. 24.
I Vice Presidenti ed i membri del Consiglio Direttivo eletti ai sensi dell’art. 15, punto c), in carica alla data dell’approvazione di questo Statuto potranno essere rieletti, alla loro scadenza, ai sensi rispettivamente di quanto previsto dagli artt. 15 e 17, ma in ogni caso, in deroga alla durata in carica prevista da detti articoli, il loro mandato scadrà in occasione dell’Assemblea degli Associati chiamata ad approvare il bilancio dell’ottavo anno di durata in carica dalla loro prima elezione.
Art. 27 · Norma finale
Per tutto quanto non previsto da questo Statuto, valgono le norme di legge contenute nel vigente Codice Civile Italiano.
CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI
PREMESSA
I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale impongono un aggiornamento dell’impianto etico e valoriale di Confindustria in grado di orientare e supportare il sistema e le imprese aderenti nei necessari processi di evoluzione e sviluppo a livello globale.
Il quadro di riferimento per l’elaborazione del presente documento deriva da un confronto con le best practice a livello internazionale e nazionale, che ha tenuto in particolare considerazione gli standard e gli schemi metodologici di riferimento in essere e, soprattutto, in ottica prospettica.
Il Codice etico e dei valori associativi (il Codice) nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e dotarla di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l’intero sistema.
E’ altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema.
Il Codice costituisce l’insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il sistema confederale, orientandone e guidandone l’attività coerentemente con la vision di Confindustria definita nello statuto:
“Confindustria partecipa al processo di sviluppo della società italiana contribuendo
all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese”.
In questo quadro, Confindustria rappresenta il punto di riferimento per le forze imprenditoriali del Paese, assicurando un senso di solida identità ai propri associati, garantendo un’efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all’attività di impresa.
Nel suo operato Confindustria si ispira ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.
Il Codice si compone dei seguenti tre elementi:
- Carta dei valori e dei principi
- Carta degli impegni (nei confronti degli Stakeholder)
- Codice di condotta
Il presente documento assume come perimetro di riferimento:
- il sistema confederale nel suo complesso
- le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli
- gli imprenditori associati
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni.
CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI
La Carta dei valori e dei principi individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con la vision confindustriale.
1. Rappresentanza
Confindustria rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi delle imprese a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze. Confindustria deve essere il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, per la definizione di politiche industriali dirette a contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese.
2. Identità associativa
Confindustria fonda la propria identità associativa sul libero mercato e sulla centralità della imprenditorialità e dell’impresa. Tre elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l’innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.
3. Responsabilità
Fare impresa impone una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide dello sviluppo e del mercato. In quest’ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l’implementazione di politiche e azioni orientate alla sostenibilità, all’innovazione e alla competitività del Paese. Tale principio comprende anche la responsabilità di rispettare gli impegni verso i differenti Stakeholder.
4. Legalità e regole associative
Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutto il sistema confederale. Confindustria assicura e promuove, al proprio interno e in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.
5. Accountability
Confindustria considera essenziale, a ogni livello associativo, imprenditoriale e istituzionale, la necessità di rendere conto a tutti i portatori di interessi delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l’adozione di forme sistematiche e periodiche di reporting, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.
6. Etica e trasparenza
Confindustria è consapevole che dove non esistono etica e trasparenza non c’è possibilità di sviluppo per una sana attività economica e una libera e consapevole società civile. Confindustria orienta la propria azione, sia nei rapporti associativi, sia nei confronti degli Stakeholder, secondo comportamenti improntati all’etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.
7. Sostenibilità, innovazione, competitività
La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale. Confindustria ribadisce che una maggiore competitività del nostro Paese sui mercati internazionali dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa delle imprese, in grado di coniugare crescita economica, coesione sociale nei territori e protezione del capitale naturale. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, a un incremento della loro produttività e a una forte differenziazione sui mer- cati, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a van- taggio dell’intera collettività.
8. Relazioni con gli Stakeholder
Confindustria persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate politiche economico- sociali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici e società civile. Confindustria riconosce gli interessi degli Stakeholder, ne rispetta le attese e, mediante l’ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s’impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.
9. Sistema
Confindustria agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e networking ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l’attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi per lo sviluppo delle imprese e a beneficio del Paese.
CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI STAKEHOLDER)
La Carta degli impegni chiama Confindustria a una forte attenzione verso le prerogative degli Stakeholder e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi.
Al contempo, chiede, per alcune categorie chiave (in primo luogo gli associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di Confindustria.
1. Imprese (associate e non associate)
Le imprese sono, per definizione, il luogo dell’innovazione e il fattore trainante della ricchezza, non solo materiale, ma anche culturale e civile, di un Paese. Confindustria, come principale organizzazione rappresentativa delle imprese nazionali, ha, dunque, un ruolo cruciale.
Confindustria agisce e svolge la propria attività nell’interesse primario delle imprese associate. Inoltre, nella propria azione a supporto delle imprese, assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto e sintesi degli interessi.
2. Universo associativo
Confindustria persegue gli scopi istituzionali mediante la piena valorizzazione delle relazioni con le Associazioni di territorio e di settore e con gli altri soggetti che rientrano nel perimetro del sistema associativo. L’attività di Confindustria nei loro confronti si basa sui criteri di condivisione, cooperazione, vicinanza e trasparenza.
Al contempo, per garantire uniformità e coerenza di comportamenti e un’azione caratterizzata dai più elevati standard etici, Confindustria richiede agli associati comportamenti in linea con i propri valori e principi.
Tutti gli associati devono partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell’esclusivo interesse dell’organizzazione di appartenenza, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne l’unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro, impegnandosi a rimettere il proprio mandato, o ad autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema nelle sue varie articolazioni.
3. Risorse umane
Proprio in ragione del fondamentale ruolo di Confindustria come agente di cambiamento nel Paese, il contributo delle sue risorse umane è essenziale.
Confindustria assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento. Confindustria prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.
Infine, si attende dai propri associati comportamenti in linea con le politiche a favore della promozione del capitale umano qui delineate.
In parallelo, Confindustria richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.
4. Istituzioni ed Enti (nazionali e internazionali)
Il sistema confederale si rapporta, a differenti livelli e in relazione ai temi affrontati, con Enti e Istituzioni, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative.
Confindustria si propone come interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo, affidabile, indipendente e autonomo, in grado di collaborare con le Istituzioni e gli Enti, in ambito locale, nazionale e internazionale, per la definizione di innovative politiche economiche e di sviluppo, nell’interesse delle imprese e delle diverse comunità coinvolte.
5. Parti sociali
Confindustria si propone come interlocutore fattivo, leale e affidabile delle parti sociali sui temi del lavoro e delle relazioni industriali, della competitività, dello sviluppo, a livello aziendale, territoriale, nazionale e internazionale.
Si tratta di interpretare e affrontare assieme, in modo costruttivo, i cambiamenti di scenario, che richiedono un approccio sistemico e responsabile, finalizzato ad una condivisione progettuale su sfide di cruciale rilevanza per le singole aziende, i territori, i settori produttivi e l’intero Paese.
6. Sistema Paese (economia, cultura, scienza, politica e società)
Il sistema delle imprese è fattore di sviluppo imprescindibile per il Sistema Paese nel suo complesso. Confindustria svolge, dunque, un ruolo centrale nella costruzione di percorsi comuni di sviluppo e crescita. Per questo, interagisce, collabora e condivide, nel pieno rispetto degli specifici ambiti di autonomia e influenza, obiettivi, risorse, competenze, esperienze, iniziative con il mondo dell’economia e della finanza, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell’informazione e della società civile.
7. Comunità e territorio
In una logica di corporate citizenship, il ruolo delle imprese per lo sviluppo dei territori e delle comunità in cui sono inserite è cruciale. In parallelo, la crescita e la competitività delle imprese stesse dipendono dalla qualità dei sistemi territoriali locali.
Confindustria, nelle sue varie articolazioni, esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni di sistema che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi, per contribuire al bene comune attraverso modelli di sviluppo sostenibili.
8. Ambiente
Confindustria ritiene il capitale naturale, ossia le risorse ambientali e i servizi forniti dagli ecosistemi, asset fondamentale per un equilibrato sviluppo delle imprese e dei territori. L’eco- efficienza e la green economy sono fattori di successo e competitività nel confronto in atto sui mercati internazionali; le imprese, attraverso un’attenta e innovativa gestione, possono non solo ridurre i propri impatti, ma avere anche un effetto rigenerativo sull’ambiente.
Confindustria promuove, quindi, prassi manageriali avanzate, in modo da favorire prevenzione, riciclo e recupero delle risorse e una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.
CODICE DI CONDOTTA
l Codice etico e dei valori associativi, nelle sue diverse componenti, rappresenta il quadro di riferimento per la vita dell’intero sistema associativo.
Sottoscrivendo il Codice etico e dei valori associativi, le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli, gli imprenditori associati e i dipendenti ne rispettano e promuovono i valori, i principi e gli impegni verso i differenti Stakeholder.
Inoltre, le diverse Associazioni sono chiamate a recepire il codice Etico e dei valori associativi e ad adottare comportamenti conseguenti.
Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice etico e dei valori associativi impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:
- Imprenditori associati
- Imprenditori che rivestono incarichi associativi
- Imprenditori che rappresentano il Sistema in organismi esterni
- Dipendenti.
Imprenditori associati
Come componenti fondativi del sistema confederale, gli imprenditori associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice etico e dei valori associativi.
Pertanto, con riferimento all’attività d’impresa, si impegnano ad assicurare:
- in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile
- il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d’eccellenza
- ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale
- in ogni contesto, comportamenti improntati all’etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato
- che, nei processi di vendor rating, vengano promossi criteri di ordine etico, sociale e ambientale
- nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative
- nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.
Nella vita associativa, gli imprenditori si impegnano ad assicurare:
- una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema, in piena integrità ed autonomia
- di operare nell’esclusivo interesse dell’Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne l’unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all’interno del sistema confederale
- un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l’assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l’indipendenza, la correttezza, l’integrità e l’autonomia di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti
- una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l’Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.
Imprenditori che rivestono incarichi associativi
L’elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi.
In questo quadro, laddove si svolga una competizione elettorale, essa diviene primo momento di riscontro della coerenza dei candidati rispetto ai più elevati standard etici, che caratterizzano l’intero sistema associativo.
I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste dagli organi competenti e nelle sedi deputate dell’organizzazione di appartenenza.
Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi si impegnano a:
- operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l’ottenimento di vantaggi diretti o Tutte le cariche associative sono gratuite
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, evitando di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse
- fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte
- trattare gli associati secondo una logica di rispetto, riconoscimento e pari dignità, a prescindere da dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze
- mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell’attività legislativa ed amministrativa
- coinvolgere gli organi preposti dell’organizzazione di appartenenza e, a seconda delle diverse istanze considerate, i differenti Stakeholder, mediante meccanismi decisionali e attuativi partecipati, fondati su ascolto, dialogo, confronto, coinvolgimento e valorizzazione delle relazioni con i portatori di interessi
- rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità
- o di azioni lesive per il sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.
Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni
Vengono scelti tra gli associati, seguendo criteri di competenza, indipendenza e piena rispondenza nei comportamenti ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.
Le singole Associazioni, di territorio o di settore, informano Confindustria in merito alle loro rappresentanze in Enti esterni.
Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni si impegnano a:
- svolgere il loro mandato nell’interesse dell’Ente a cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall’Associazione che rappresentano
- informare l’Associazione, in maniera costante, circa lo svolgimento del mandato
- assumere gli incarichi non con intenti remunerativi e, più in generale, a essere guidati, nelle proprie scelte e azioni, da spirito di servizio, così da non utilizzare in alcun modo la posizione acquisita per l’ottenimento di vantaggi personali, diretti o indiretti
- rimettere il proprio mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad assicurare una partecipazione continuativa, o, comunque, su richiesta dell’Associazione
- comunicare tempestivamente e concordare con l’Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall’Ente a cui si è stati designati.
Dipendenti
I dipendenti di Confindustria e di tutte le Associazioni del sistema, in qualità di componente operativa e direttiva dell’agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella
realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema e nella tutela dell’immagine, della reputazione e degli standard etici di Confindustria.
I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall’inquadramento contrattuale, si impegnano a:
- comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di Confindustria e degli impegni con gli Stakeholder affermati nel Codice etico e dei valori associativi
- comportarsi nel pieno rispetto del Codice di comportamento del Modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001
- tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell’immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con Confindustria o volta all’ottenimento di vantaggi personali
- improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti
- dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice etico e dei valori associativi.