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AUTO AZIENDALI: APPROVATA NEL DL BOLLETTE LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

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La Commissione Attività produttive della Camera ha concluso martedì 15 aprile le votazioni degli emendamenti alla legge di conversione del decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19 (cd. DL Bollette), Atto Camera n. 2281, con l’approvazione della proposta dei relatori sui fringe benefit auto aziendali.

Confindustria aveva segnalato più volte nelle scorse settimane le criticità legate alla assenza di una clausola di salvaguardia per le autovetture assegnate prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025.

L’emendamento approvato (di cui riportiamo di seguito il testo) risolve tale criticità.

 

All’articolo 6, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

«48-bis. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l’anno 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.10. I Relatori.

Per utilità si riportano di seguito i nuovi coefficienti per il calcolo del fringe benefit ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR (derivante dal combinato disposto dalla Legge di Bilancio 2025 e dall’emendamento approvato martedì).

Fattispecie Norma di riferimento Metodo di calcolo
Vetture immatricolate e assegnate dal 1.1.2025 Legge di Bilancio 2025 Tipologia di alimentazione
  • 10% Auto elettriche
  • 20% Elettriche plug-in
  • 50% Auto non elettriche
Vetture assegnate dal 1.7.2020 entro il 31.12.2024 DL Bollette emendamento approvato Emissioni di anidride carbonica per g/Km
  • 25% entro 60 g/km
  • 30% Tra 60-160 g/km
  • 50% Tra 161 e 190 g/km
  • 60% Oltre 190 g/km
Vetture assegnate dal 1.1.2025 al 30.6.2025 (solo se ordinate entro il 31.12.2024)

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