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IL RITORNO DEI DAZI IN USA: QUALI SONO LE MISURE DI MAGGIORE INTERESSE PER IL COMPARTO DEGLI ARTICOLI SPORTIVI

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Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca nel 2025, gli Stati Uniti hanno avviato una nuova ondata di misure tariffarie aggressive, riattivando strumenti già impiegati nel precedente mandato e ampliandone portata e finalità. Le misure introdotte si inseriscono in una strategia fondata sul rafforzamento della posizione negoziale americana, la protezione della manifattura nazionale e il perseguimento di obiettivi di sicurezza economica, anche a costo di forti tensioni con i principali partner commerciali.

Oltre ai dazi reintrodotti nei confronti di Canada e Messico, a quelli annunciati per i Paesi che acquistano petrolio venezuelano e al nuovo regime tariffario per il settore automobilistico, le misure di maggiore interesse per il comparto degli articoli sportivi riguardano in particolare le tariffe reciproche nei confronti dei diversi partner commerciali, i dazi sui prodotti di origine cinese e quelli sui beni contenenti acciaio o alluminio, oggetto di un inasprimento selettivo e mirato.

Dazi su acciaio e alluminio: attenzione alle voci doganali rilevanti per gli articoli sportivi

Con le Proclamations 10895 e 10896 del 10 febbraio 2025, il governo statunitense ha rafforzato in modo significativo il regime tariffario su acciaio e alluminio, in base alla Section 232 del Trade Expansion Act del 1962. Le misure adottate prevedono:

  • la revoca di tutte le esenzioni precedenti, incluse quelle per l’Unione Europea;
  • l’aumento del dazio sull’alluminio dal 10% al 25%;
  • l’estensione dei dazi a un numero molto più ampio di prodotti derivati, comprendenti beni classificati non solo nei capitoli 73 e 76 della HTSUS, ma anche in settori quali macchinari, componentistica, mobili, dispositivi, articoli sportivi e altri beni contenuti negli allegati ai proclami.

A partire dal 12 marzo 2025, tutte le importazioni di acciaio, alluminio e prodotti derivati sono quindi soggette a un dazio aggiuntivo del 25%, indipendentemente dal Paese di origine. In alcuni casi, il dazio si applica solo al valore del contenuto effettivo di acciaio o alluminio, se l’importatore è in grado di determinarlo. È tuttavia prevista un’esenzione specifica: non sono soggetti ai dazi gli articoli trasformati in Paesi terzi a partire da acciaio “fuso e colato” o alluminio “fuso e gettato” negli Stati Uniti, a condizione che l’origine di tale materiale venga debitamente certificata nella documentazione doganale.

La Proclamation 10895 Adjusting Imports of Aluminum Into the United States comprende vari prodotti (non tutti, ma solo alcune suddivisioni) classificati alla voce doganal9506 – Oggetti ed attrezzi per l’educazione fisica, la ginnastica, l’atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all’aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare. Sebbene non tutti i prodotti classificati alla 9506 siano colpiti, alcune suddivisioni specifiche risultano incluse, rendendo necessario un attento esame della classificazione doganale per ciascun bene.

Inoltre, sono interessate alcune voci residuali che potrebbero comunque ricomprendere componenti o accessori impiegati in articoli sportivi. Ad esempio, le Proclamations includono varie suddivisioni delle seguenti voci doganali:

  • 7323 – Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio;
  • 7615 – Oggetti per uso domestico o d’igiene, e loro parti, di alluminio;
  • 7326 – Altri lavori di ferro o acciaio;
  • 7616 – Altri lavori di alluminio.

Alla luce di tali elementi, sarà necessaria un’attenta verifica della classificazione doganale dei prodotti che contengono acciaio o alluminio, sia come materia prima che come componente, al fine di accertarne l’eventuale inclusione nell’ambito oggettivo dei dazi e assicurare una corretta gestione tariffaria delle esportazioni verso gli Stati Uniti.

Dazi su prodotti di origine cinese ed eliminazione dell’esenzione de minimis

Con l’Executive Order 14195 del 1° febbraio 2025, l’amministrazione statunitense ha introdotto un dazio addizionale del 10% su tutte le merci originarie della Repubblica Popolare Cinese, inclusa Hong Kong.

Contestualmente, ha disposto l’eliminazione dell’esenzione prevista dal regime de minimis di cui al 19 U.S.C. §1321. Tale regime, che consente l’ingresso in esenzione da dazi di spedizioni di valore inferiore a 800 dollari per destinatario al giorno, è ampiamente utilizzato nel commercio elettronico internazionale per l’importazione di piccoli pacchi. Dopo una sospensione tecnica tramite Executive Order 14200 (5 febbraio), il meccanismo è stato definitivamente rimosso con l’Executive Order 14256 del 2 aprile 2025, con efficacia dal 2 maggio, per tutte le merci originarie della Cina e di Hong Kong.

Il 4 marzo 2025, con l’Executive Order 14228, l’aliquota del dazio addizionale sulle merci cinesi è stata elevata dal 10% al 20%. Di conseguenza, tutte le spedizioni, comprese quelle di basso valore, sono ora soggette ai dazi MFN, nonché – ove applicabili –ai dazi su acciaio e alluminio (descritti di seguito), ai dazi aggiuntivi ai sensi della Section 301 del Trade Act del 1974, a dazi antidumping, compensativi o di sicurezza nazionale.

Per le spedizioni gestite tramite rete postale internazionale, è prevista l’applicazione di dazi secondo due modalità semplificate e alternative: aliquota ad valorem del 90% oppure importo fisso (75 dollari per merci importate dal 2 maggio 2025 e prima del 1° giugno 2025 o 150 dollari per merci importate a partire dal 1° giugno 2025), fermo restando che l’autorità doganale statunitense può richiedere la dichiarazione formale e applicare il regime ordinario[1].

Le tariffe “reciproche”: nuovo dazio generalizzato anche sull’Unione Europea

Con l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025 è stato introdotto un dazio addizionale ad valorem del 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti, denominato tariffa “reciproca”. L’aliquota è soggetta a un’ulteriore maggiorazione nei confronti dei Paesi con un surplus commerciale significativo verso gli Stati Uniti, elencati nell’Allegato I dell’Executive Order. Per le merci originarie dell’Unione Europea, il dazio è stato fissato al 20%. La tariffa si applica in aggiunta a eventuali altri dazi già in vigore.

Il 9 aprile 2025, il Presidente Trump ha annunciato la sospensione, per un periodo di 90 giorni, delle aliquote maggiorate previste per i Paesi dell’Allegato I, tranne per la Cina (si veda il paragrafo seguente). Resta invece in vigore l’aliquota base del 10%, applicabile a tutte le importazioni ai sensi della Section 2 dell’Executive Order 14257.

I dazi reciproci sono strutturati in modo da colpire il solo contenuto “non statunitense” di un prodotto: se almeno il 20% del valore complessivo del bene è riconducibile a produzione negli Stati Uniti, l’aliquota si applicherà soltanto alla parte residua. Resta ferma la possibilità per la dogana di richiedere prove documentali adeguate.

Non sono soggetti al dazio reciproco:

  • i prodotti già colpiti da dazi ai sensi della Section 232 (acciaio e alluminio) e della Proclamation 10908 (automotive);
  • i prodotti elencati nell’Allegato II all’Executive Order (tra cui rame, farmaci, semiconduttori, legname, alcuni minerali, prodotti energetici);
  • i beni esclusi ai sensi del 50 USC 1702(b) (donazioni umanitarie, materiale informativo, effetti personali);
  • i prodotti dei Paesi inseriti nella Colonna 2 dell’HTSUS (Cuba, Corea del Nord, Bielorussia, Russia);
  • i prodotti di Canada e Messico, per i quali resta in vigore un regime tariffario specifico.

Focus sulla Cina

Per le merci originarie della Cina e di Hong Kong, la tariffa reciproca si cumula con i dazi già previsti, per un’imposizione complessiva del 145%:

  • 125% ai sensi dell’Executive Order del 2 aprile[2] (dazio reciproco) e
  • 20% ai sensi dell’Executive Order 14195.

Resta ferma l’eliminazione dell’esenzione de minimis per le spedizioni di basso valore di merci di origine cinese o di Hong Kong, che saranno soggetti ai dazi descritti nel paragrafo sopra (ma non alla tariffa reciproca).

La risposta europea: riattivate le misure di riequilibrio commerciale

A fronte dell’inasprimento delle misure statunitensi su acciaio e alluminio, l’Unione Europea ha annunciato la riattivazione delle misure di riequilibrio commerciale (rebalancing measures), già adottate nel 2018 e nel 2020 in risposta a dazi sui medesimi prodotti introdotti dalla prima amministrazione Trump. La decisione sarà formalizzata in un nuovo Regolamento di esecuzione, che stabilisce l’applicazione di dazi ad valorem su una selezione di prodotti originari degli Stati Uniti, con l’obiettivo di compensare economicamente gli effetti delle misure americane giudicate incompatibili con le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).

La lista di prodotti soggetti alle contromisure, le aliquote daziarie aggiuntive e le tempistiche di applicazione dei dazi sono in fase di approvazione.

Vale la pena ricordare che già le misure di riequilibrio adottate nel 2018 e nel 2020 includevano alcune categorie di prodotti tessili e di abbigliamento, colpite da dazi europei in risposta alle restrizioni statunitensi su acciaio e alluminio, che potrebbero colpire le aziende dello sport industry che importano prodotti originari degli Stati Uniti.

 

[1]Inizialmente, per le spedizioni gestite tramite rete postale, era prevista un’imposizione alternativa pari al 30% del valore della merce oppure, in via forfettaria, a 25 dollari per le importazioni effettuate a partire dal 2 maggio 2025 e a 50 dollari per quelle a partire dal 1° giugno 2025. Successivamente, tali dazi sono stati innalzati con l’Executive Order del 8 aprile 2025.

[2] Inizialmente il dazio “reciproco” nei confronti della Cina era stato stabilito nella misura del 34%. Successivamente, in seguito a contromisure adottate da Pechino, l’amministrazione americana ha innalzato l’aliquota all’84%. In seguito ad ulteriori contromisure della Cina, il 9 aprile è stato ulteriormente aumentato al 125%. Lo stesso dazio reciproco si applica anche alle merci di origine di Macao.

 

News a cura del partner ZPC srl – Società Benefit. La presente notizia è aggiornata al 10/04/2025. Considerata il continuo mutare delle decisioni in materia di dazi, si raccomanda di fare riferimento alla data di pubblicazione e di verificare eventuali sviluppi successivi.

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